Una guida semplice ma completa per spiegare qual è la partita iva più conveniente per un soggetto pensionato.

In questa guida andremo a trattare e descrivere la forma più conveniente di partita iva per pensionati; difatti, anche i titolari di pensione possono optare per una continuazione lavorativa in forma autonoma contestuale al percepimento dell’indennità pensionistica stessa.

La maggior parte dei pensionati interessata ad avviare un’attività in forma autonoma opta per un regime fiscale di tipo agevolato.

Attualmente l’unica forma di regime fiscale agevolato è il Regime Forfettario: questo regime nasce nel 2015 con la legge di stabilità 2014 e sostituisce definitivamente da quest’anno -2017 – l’ex regime agevolato denominato “REGIME DEI NUOVI MINIMI 5%”.

 

Il Regime Forfettario per i soggetti pensionati

Il regime forfettario in base all’attività svolta prevede un tetto massimo di fatturazione annua ed in base all’effettivo fatturato è l’agenzia delle entrate stessa che determina, tramite un coefficiente, il reddito imponibile sui cui andare a calcolare le imposte e i contributi dovuti dal contribuente – in questo caso dal pensionato.

Questo significa che i costi sostenuti per avviamento attività o per la gestione della stessa non concorrono all’abbattimento del reddito. Si rischia in alcuni casi che l’esborso finanziario sostenuto per determinati costi – non preso in considerazione ai fini contabili e fiscali – divenga una vera e propria perdita.

Prima di decidere di avviare un’attività con questo particolare tipo di regime è sempre bene fare una proiezione dei costi da sostenere e valutare se conveniente.

In caso di nuova attività (start up), l’aliquota imposta sostitutiva all’irpef è del 5% per i primi 3 anni di attività, mentre a partire da quarto anno, l’aliquota sale al 15%.

Diversamente, in caso di attività già avviata, l’aliquota ammonterà al 15% a decorrere dal primo anno.

Questo particolare regime agevolato permette al pensionato di emettere fatture in esenzione di iva e di ritenuta d’acconto. Concede inoltre la possibilità di applicare in fattura la rivalsa per quanto attiene la cassa previdenziale dedicata (cassa forense – INARCASSA etc.) e l’INPS per tutti coloro che non dispongono di una cassa previdenziale “ad hoc”.

Se l’importo della fattura emessa è superiore ai 77 Euro, il pensionato dovrà apporre una marca da bollo di Euro 2.00. La data della marca da bollo dovrà essere antecedente e o contestuale alla data di emissione fattura, mai successiva.

Sulla fattura emessa occorre sempre riportare la dicitura speciale relativa al regime fiscale agevolato adottato. Di seguito, specifichiamo le quattro possibili opzioni di dicitura:

  • Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89. 
  • Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.
  • Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.
  • Imposta di bollo assolta sull’originale.

Restano esclusi per i requisiti oggettivi tutti coloro che nell’anno precedente rispetto all’anno di apertura dell’attività autonoma abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e o assimilato e o pensione per un importo lordo superiore a 30.000 Euro.

Restano altresì esclusi tutti coloro che procedano all’apertura di attività dai regimi iva speciali (es. agenzie viaggio, commerciante di beni usati etc.).

 

Partita iva per pensionati: gli inquadramenti fiscali

A seconda dell’attività svolta il pensionato può essere inquadrato nei seguenti modi:

  1. Come libero professionista (es. consulente – avvocato – perito – informatico etc.)
  2. Come ditta individuale (es. commerciante – esercente – agente di commercio etc.)

Queste due casistiche professionali sottostanno a differenti gestioni ed adempimenti.

 

Adempimenti per la Libera professione

  • Il pensionato apre partita iva tramite compilazione e presentazione del modello aa9 12 presso una qualsiasi sede dell’Agenzia Delle Entrate oppure affidandosi ad un intermediario abilitato o ancora inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad una sede qualsiasi dell’Agenzia delle Entrate. E’ importante ricordare – se si opta per il regime agevolato “forfettario” – di fleggare il quadratino dedicato inserendo il codice “2”.
  • Ritornata la ricevuta di attribuzione della partita iva, la stessa risulta già attiva ed operativa.
  • Non è prevista iscrizione in Camera di Commercio.
  • E’ importante procedere entro 30 gg. dall’inizio attività indicato nel modello aa9 12 all’iscrizione alla gestione separata INPS che prevede il pagamento dell’aliquota contributiva solo ed esclusivamente sul reddito (reddito che viene individuato tramite il coefficiente di redditività stabilito dall’Agenzia delle Entrate in base all’attività svolta). L’aliquota contributiva prevista dalla gestione separata per i pensionati ammonta al 24% (l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014) al comma 491 ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, e` confermata al 24 per cento).

 

Adempimenti per la Ditta individuale

  • Il pensionato apre partita iva obbligatoriamente tramite “ComUnica” software che invia la richiesta di apertura della nuova attività a tutti gli enti coinvolti: a) agenzia entrate b) camera di commercio c) inps d) inail (ove necessario).
  • Può procedere alla “ComUnica” tramite apposite credenziali che si richiedono online oppure appoggiandosi ad un intermediario abilitato.
  • E’ obbligatorio al momento dell’attivazione della nuova posizione presso la Camera di Commercio disporre di un indirizzo pec già attivo e funzionante.
  • E’ previsto adempimento SCIA (pratica comunale) ove il particolare tipo di attività lo richieda.
  • E’ importante procedere entro 30 gg. dall’inizio attività indicato nel modello aa9 12 all’iscrizione alla gestione commercianti/artigiani INPS che prevede il pagamento di un’aliquota fissa minimale di circa 3200 euro annui da pagarsi in 4 rate trimestrali (IVS). Questi versamenti minimi assorbono la gestione previdenziale per un reddito tra lo 0 e i 15.548.00 Euro. Oltre tale reddito è dovuta anche l’aliquota contributiva del 24%.    

E’ possibile in sede di iscrizione alla gestione commercianti artigiani richiedere la riduzione del contributo minimo soggettivo del 35%. Tale richiesta va ripetuta ogni anno entro il 28 2.

 

Nella seguente tabella vi proponiamo in forma riassuntiva le differenze tra la libera professione e la ditta individuale per le voci evidenziate in arancione.

 

Voce Libero Professionista Ditta individuale
Partita Iva Modello aa9 12 ComUnica
Registrazione Camera di Commercio NO SI, obbligatoria
Presentazione Scia NO Dipende da attività esercitata
Iscrizione Inps SI, Gestione separata 24%Oppure Cassa dedicata SI, gestione commercianti: fissi ivs + 24% oltre reddito Euro 15.548,00 (possibilità di riduzione del 35% dei contributi minimi soggettivi)
Apertura Pec NO SI, obbligatoria

 

I pensionati che aderiscono al regime forfettario NON hanno obbligo di registrazione delle scritture contabili, cioè delle fatture attive emesse ai clienti.

Tuttavia hanno l’obbligo della conservazione delle stesse per poi consegnarle all’intermediario abilitato per la redazione ed invio del modello unico e il relativo stanziamento di imposte e contributi.

 

Pur non avendo obblighi di adempimenti infra annuali è sempre bene affidarsi ad un consulente per poter tenere d’occhio l’andamento dell’attività e assicurarsi sempre che il regime si mantenga conveniente.

E’ inoltre importante ricordare che anche se il regime forfettario in quanto agevolato non permette di detrarre in dichiarazione i costi degli oneri detraibili (es. spese mediche, interessi mutui, etc.) essendo titolari di pensione, all’interno del modello unico verranno riportati anche i redditi percepiti a titolo di pensione e le ritenute irpef operate sulla pensione stessa.

Sarà cosi possibile andare a detrarre gli oneri detraibili sulla base delle ritenute operate e recupera cosi qualche piccolo credito da utilizzare per compensare eventuali imposte e o contributi derivanti dall’attività autonoma.

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