Hai la partita iva e necessiti di maggiori informazioni in merito alla deducibilità spese telefoniche fisse e mobili? Allora sei nel posto giusto!
Come tutte le Partite Iva, anche tu probabilmente stai cercando di ottimizzare i costi deducibili e tra tutti, le spese telefoniche, fisse e mobili, rappresentano per ogni professionista un punto fermo. Telefono e traffico internet (all’interno del quale inseriamo anche l’abbonamento ADSL) sono strumenti fondamentali per ogni Partita Iva: grazie ad essi siamo raggiungibili dai nostri clienti e contattiamo i nostri fornitori… in poche parole è impossibile farne a meno!
Proprio per tale ragione, ogni regime fiscale ha la possibilità di dedurre le spese telefoniche.
Tuttavia, è necessario sottolineare che i costi deducibili non sono analoghi per ogni tipologia di partita iva quindi è necessario distinguere i costi deducibili per ogni singola casistica fiscale.
Andiamo quindi a vedere a quanto ammonta la deducibilità dei costi legati alla telefonia per ogni singola tipologia di Partita Iva.
Deducibilità spese telefoniche per il Regime dei nuovi minimi 5%
La seguente tabella offre una panoramica dei costi deducibili legati alla telefonia per imprese e professionisti ad uso promiscuo e esclusivo.
Tabella A) | ||
SOGGETTI | TELEFONIA FISSA | TELEFONIA MOBILE |
Imprese uso promiscuo | 50% | 50% |
Imprese uso esclusivo | 100% | 100% |
Lavoratori Autonomi uso promiscuo | 50% | 50% |
Lavoratori Autonomi uso esclusivo | 100% | 100% |
Se vi state chiedendo perché professionisti e aziende ad uso esclusivo hanno la possibilità di dedurre l’intero ammontare delle spese telefoniche è presto detto: con “uso esclusivo” individuiamo le realtà lavorative che utilizzano il telefono esclusivamente per scopi lavorativi e che quindi, in questo caso, hanno diritto ad una maggior deducibilità dei costi.
Resta inteso che per poter dedurre il 100% delle spese telefoniche occorre intestare le fatture alla partita iva e conseguentemente versare l’imposta di registro (esposta all’interno delle fatture).
Nel caso invece delle imprese e lavoratori autonomi ad uso promiscuo, si presume che essi possano utilizzare il telefono anche al di fuori del lavoro e quindi non hanno il diritto a “scaricare” l’intero ammontare delle spese telefoniche.
Deducibilità spese telefoniche per il Regime ordinario
Per quanto riguarda il Regime ordinario, e come vedrete successivamente anche per il Regime Ordinario semplificato, non esiste più la distinzione tra imprese e lavoratori ad uso esclusivo e promiscuo. Per questi regimi infatti, s’è identificata un’unica aliquota forfettaria fissata all’80% ad esclusione degli autotrasportatori i quali, hanno la possibilità di scaricare il 100% delle spese telefoniche.
Tabella B) | ||
Regime attualmente in vigore dall’ 1/01/2008 sulla deducibilità delle spese telefoniche | ||
SOGGETTI | TELEFONIA FISSA | TELEFONIA MOBILE |
Imprese | 80% | 80% |
Lavoratori Autonomi | 80% | 80% |
Autotrasportatori (1) | 100% | 100% |
(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%. |
Deducibilità spese telefoniche per il Regime ordinario semplificato
Infine, ecco la tabella riassuntiva relativa alla deducibilità delle spese telefoniche per professionisti e impresi appartenenti al Regime ordinario semplificato.
Tabella C) | ||
Regime attualmente in vigore dall’ 1/01/2008 sulla deducibilità delle spese telefoniche | ||
SOGGETTI | TELEFONIA FISSA | TELEFONIA MOBILE |
Imprese | 80% | 80% |
Lavoratori Autonomi | 80% | 80% |
Autotrasportatori (1) | 100% | 100% |
(1) In questo caso è fissato il limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%. |
Deducibilità spese telefoniche per il Regime forfettario
Per quanto riguarda il regime forfettario non è prevista una specifica disciplina di deducibilità dei costi dato che non concorrono in maniera analitica, ma solo forfetaria.
Ricordiamo infine che la deducibilità del costo di acquisto dei telefoni cellulari è regolamenta dall’art. 102, comma 9, primo periodo del TUIR.