Venerdì mattina denso di appuntamenti burocratici e noiosi e poi finalmente qualcosa, o meglio qualcuno, stimola la mia curiosità! Conosco Mauro! 31 anni e la voglia di seguire la sua passione anche nel mondo del lavoro.
Mauro è un dj-producer techno, suona all’interno di club e durante festival, ma si occupa di creare anche tracce per terzi “ghost producer”.
Come la maggior parte dei suoi colleghi brancola nel buio per quanto concerne regolarizzarne l’inquadramento professionale. Qui – è giusto dirlo – non si può solo addossare la colpa alla disinformazione, mala informazione e alla confusione che regna sovrana all’interno dell’amministrazione finanziaria. In questo caso le problematiche sono anche dovute ai committenti che per la maggior parte sono circoli, locali o addirittura entità aleatorie come i festival. E molto spesso si tratta di soggetti stranieri.
Per questo motivo la maggior parte dei “Mauri” di questo pianeta – pur di lavorare – accantona temporaneamente i dubbi di natura contabile e fiscale in attesa di incassi maggiori che giustifichino i costi di una partita iva. Un ulteriore problema consiste poi nel diverso inquadramento tra l’attività di “ghost production” e di “dj setting”.
Insomma il Mauro-mistero si infittisce…
E così tra un caffè e una sigaretta veniamo lentamente a capo del tutto e cerco di spiegare al futuro Dennis Ferrer come gestirsi con e senza piva ☺
Ghost producer – Inquadramento “cessione opere di ingegno”
E’ possibile svolgere il lavoro di “ghost producer” in modalità occasionale e non consecutiva attraverso l’inquadramento “cessione d’opere dell’ingegno” regolato mediante un contratto di cessione di diritti d’autore.
Il contratto di cessione di diritti d’autore non prevede particolari requisiti dal punto di vista fiscale pertanto, insieme alla ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto, si configura come una delle forme contrattuali maggiormente utilizzate, nei confronti di quei collaboratori che non sono titolari di Partita IVA.
E’ opportuno chiarire che non si tratta di un contratto di lavoro vero e proprio perché nella cessione di diritti d’autore, l’autore stesso consente lo sfruttamento di una sua opera d’ingegno in cambio di un corrispettivo.
Come funziona il contratto di cessione dei diritti d’autore
- i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;
- la tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti (il testo da scrivere, con il relativo numero di pagine, piuttosto che il genere di traduzione da realizzare),
- quali diritti vengono ceduti (in base al tipo di diritti ceduti è possibile avere un contratto tipico o atipico, come vedremo di seguito);
- il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento;
Per avere un’idea più chiara è possibile vedere scaricarlo in PDF
Come già specificato sopra, non possono essere previsti, all’interno del contratto, orari di lavoro e non può essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita.
Trattamento Fiscale del Contratto di cessione dei diritti d’autore
Per quanto riguarda il corrispettivo che viene pagato all’Autore, tale somma è assoggettata ad una ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile, che viene elevata al 30% nel caso di soggetto non residente in Italia.
Per quanto riguarda la base imponibile, su cui si applica l’imposizione fiscale, sono previste le seguenti regole:
- per autori con meno di 35 anni, la base imponibile (a cui si applica l’aliquota IRPEF) è pari al 60% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 40%);
- per autori con età pari o superiore ai 35 anni, la base imponibile è pari al 75% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 25%);
Occorre inoltre ricordare anche che:
- dal momento che, inoltre, l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno dell’autore non è immediatamente riconducibile alla prestazione lavorativa, questa tipologia contrattuale non soggiace alla soglia dei 5000 annui prevista per il lavoro occasionale con ritenuta d’acconto.
- in ogni caso non è prevista, in alcun caso l’applicazione dell’IVA;
- dal punto di vista delle dichiarazioni fiscali (Modello 730 o Modello Unico) i redditi percepiti per i diritti d’autore devono essere considerati come Redditi da Lavoro Autonomo ed essere elencati alla voce “Altri redditi”. Nelle dichiarazioni fiscali deve essere indicata anche la deduzione forfettaria e la ritenuta alla fonte subìta. Se il committente è straniero e ci riconosce il corrispettivo lordo, sarà nostra premura dichiarare questo reddito lordo in sede di dichiarazione e versare la ritenuta a nostro carico.
- Ai redditi ottenuti per i diritti d’autore si applica il criterio di cassa e devono essere, quindi, considerati nel periodo d’imposta in cui vengono effettivamente percepiti, al momento del pagamento e non al momento della stipula del contratto.
- Le parti si accordano, al momento della sottoscrizione del contratto, riguardo alla spettanza del pagamento dell’imposta di bollo;
- Il pagamento delle spese per il deposito e la registrazione del contratto (adempimenti esplicitamente previsti dalla Legge sul Diritto d’Autore) sono, invece, sempre a carico del Cessionario, ossia del Committente;
Trattamento contributivo dei redditi da diritti d’autore
Dal punto di vista previdenziale l’INPS ha chiarito che il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione nel solo caso in cui derivi dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni. Riguardo al trattamento previdenziale dei redditi da diritti d’autore, sempre considerando il solo caso dell’autore stesso e non degli eredi o di altri soggetti che sono arrivati a godere di tali diritti, si possono configurare i seguenti casi:
- l’autore è un libero professionista iscritto a una delle Casse dei Professionisti, ossia INPGI per i giornalisti o altra cassa professionale, per un autore che svolge una professione differente (un libro può essere scritto anche da un medico o da un avvocato, ad esempio): in questo caso l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse;
- l’autore è un artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (Fpls): in questo secondo caso, per il calcolo della base contributiva si applica una franchigia del 40% all’ammontare totale dei compensi percepiti (sia che si tratti di prestazione lavorativa che di diritti d’autore). Su tale base contributiva si calcolano i contributi dovuti all’Ex Empals che, in deroga ai principi generali che regolano l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sono dovuti dal datore di lavoro che, però, applica una rivalsa sul compenso assegnato al lavoratore (l’aliquota della rivalsa varia tra il 9,19% e il 10,19%, in base all’importo del compenso e alla categoria professionale specifica);
- nel terzo e ultimo caso, quello di un lavoratore autonomo che non è iscritto né a una cassa professionale né al Fpls, avendo a che fare con redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata INPS;
Proprio la questione dei contributi apre una questione che deve essere, almeno sommariamente richiamata, a proposito del contratto di cessione dei diritti d’autore utilizzato nei confronti sia dei giornalisti, sia delle altre nuove professioni sviluppatesi recentemente sul web.
Il contratto di cessione di diritti d’autore può costituire uno strumento preferibile per il datore di lavoro per due ordini di ragioni:
- per quanto riguarda i contributi, l’utilizzo del contratto di cessione di diritti d’autore può comportare, illecitamente, che il datore di lavoro non paghi la rivalsa INPGI dovuta al giornalista iscritto alla propria cassa previdenziale professionale o che, comunque, paghi la rivalsa INPS, al libero professionista (in questo caso si pensa a un blogger o a un web writer), iscritto alla Gestione Separata INPS che, con la fattura, potrebbe legittimamente richiederla;
- la cessione dei diritti d’autore consente, inoltre, di utilizzare più volte un articolo: alcuni pezzi, i cosiddetti coccodrilli (articoli buoni per tutte le stagioni, come quelli che, ad esempio, trattano argomenti come le cause della crisi economica o le ragioni dell’invecchiamento precoce), possono, infatti essere ripubblicati a distanza di tempo ma, con l’utilizzo della cessione dei diritti d’autore vengono pagati una sola volta.
Si tenga presente che il contratto di cessione dei diritti d’autore, essendo caratterizzato da molti vantaggi fiscali e contributivi, rappresenta ancora oggi la forma contrattuale più adatta per pubblicare articoli, un libro, una sceneggiatura o un brano musicale.
“Come regola l’art. 2575 del codice civile, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, formano oggetto del diritto di autore, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
L’autore, quindi, che ne acquista il diritto a titolo originario dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale, ha il diritto esclusivo di pubblicarla e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L’autore, poi, anche dopo la cessione dei diritti di sfruttamento economico, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Il nostro diritto positivo non disciplina, però, le opere dell’ingegno create su commissione e, quindi, si pone il problema di verificare se i diritti di utilizzazione economica si trasferiscano o meno nella loro interezza in capo al committente. Sarà, allora, l’esistenza di un contratto d’opera, che stabilirà la misura e le dimensioni dell’acquisto, con la precisazione che il committente acquista le facoltà patrimoniali rientranti nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, mentre l’autore dell’opera resta titolare delle facoltà ricomprese nel diritto patrimoniale diverse da quelle cedute al committente (art. 19 e art. 119, comma 5, L.A.).
Ne consegue che, di volta in volta, andranno verificati quali diritti di utilizzazione siano stati trasferiti e se le parti abbiano inteso pattuire delle limitazioni all’esercizio degli stessi delle opere commissionate. In mancanza di indicazioni espresse sui limiti, sarà necessario ricorrere all’applicazione dei criteri ermeneutici d’interpretazione del contratto per stabilire quale sia il contenuto dei diritti ceduti o concessi, interpretando il contratto stesso secondo buona fede, indagando sulla comune intenzione delle parti e valutando anche il fine perseguito da queste ultime con la stipulazione.
Il diritto morale dell’autore, però, è sempre salvo, nel senso che la cessione dello sfruttamento economico non fa perdere all’autore il diritto d’impedire che altri se ne dichiari autore poiché il diritto alla paternità dell’opera è indipendente da quello di utilizzazione economica. Infatti, il diritto alla menzione spetta solo all’autore, essendo un diritto indisponibile (art. 22 L.A.).” Avv. to Giovanni De Lellis
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