In questo articolo voglio fare chiarezza su Disoccupazione Naspi spiegandoti di cosa si tratta, chi ne può beneficiare e in cosa consiste. Augurandoti di non dovertene mai servire, sono convinta che conoscere gli strumenti che ci possono venire in aiuto nei momenti difficile è davvero importante. Inoltre cercare di comprenderne le dinamiche navigando sul sito dell’INPS o, ancor peggio, recandosi presso uno dei loro sportelli, non sempre da i risultati sperati..
Che cos’è la disoccupazione NASPI
La NASPI 2016 è una prestazione economica, istituita lo scorso anno, che sostituisce la precedente indennità di disoccupazione denominata «Associazione Sociale per l’Impiego» o semplicemente ASpI e anche MINI ASpi.
Naspi è l’acronimo di “Nuova Associazione Sociale per l’Impiego” (grande innovazione!) e viene erogata, su domanda, ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto l’occupazione.
La Naspi 2016 è prevista in favore esclusivo dei lavoratori che rimangono disoccupati per motivi indipendenti dalla propria volontà. Ciò significa che la Naspi 2016 non può essere concessa al lavoratore che presenta le dimissioni volontarie.
Chi può beneficiare della disoccupazione NASPI
I soggetti beneficiari della Naspi 2016 sono:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
I soggetti esclusi dalla Naspi 2016:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Potranno beneficiare della Naspi anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.
Requisiti necessari per disoccupazione NASPI
Per poter usufruire della Naspi i requisiti sono:
- stato di disoccupazione involontario ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni;
- il requisito contributivo, ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Durata della disoccupazione NASPI
La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato negli ultimi 4 anni, scendendo fino a 18 mesi alla data 1°gennaio 2017.
Andando nei particolari, la durata massima prevista è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro.
Dal conteggio vengono esclusi i periodi che hanno già causato l’erogazione delle altre indennità di disoccupazione.
Ricordo che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal primo Gennaio 2017, la durata della prestazione non potrà superare le 78 settimane.
A quanto ammonta la disoccupazione NASPI?
Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità, esso viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33. Ricordo che il calcolo delle retribuzioni si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli non continuativi, oltre che in base alle mensilità aggiuntive.
Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore per il 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In tutti i casi, l’importo massimo mensile per la Naspi non potrà superare i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.
Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Come si presenta la domanda di disoccupazione NASPI
La domanda per l’ottenimento della disoccupazione Naspi 2016 può essere inoltrata attraverso tre modalità:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre da:
- data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
- data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Buongiorno, l’8 febbraio 2016 causa licenziamento collettivo sono rimasto senza lavoro, ho impugnato il licenziamento che per vari motivi ho ritenuto ingiusto, non ho persentato domanda NASPI pensando che la cosa potesse risolversi ma nn e’ stato cosi’, sono trascorsi i 68 giorni di termine. ho dato in mano ad un avvocato del lavoro e Settimana prossima deposita la vertenza in tribunale. La domanda e’ la seguente: posso ancora fare domanda x la naspi? devo aspettare la sentenza del tribunale (se nn ci fosse il reintegro) posso fare richiesta dopo? dal sito inps specifica che può essere fatta dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria ma nn capisco a cosa si riferisce
Grazie Demis
Buongiorno grazie per averci contattato.
L’assegno di disoccupazione spetta tutte le volte in cui il dipendente perde il posto di lavoro per una causa diversa dalla sua volontà. In pratica, tutte le volte in cui non c’è stata una dimissione, il dipendente ha diritto a percepire la Naspi.
Come peraltro chiarito dall’Inps in una circolare del 2015, l’assegno di disoccupazione spetta anche quando il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, ossia per motivi disciplinari (dipendenti cioè dal comportamento colpevole del dipendente).
Se il lavoratore impugna il licenziamento ha comunque diritto alla disoccupazione: egli può, pertanto, presentare la domanda all’Inps di erogazione del beneficio assistenziale riconosciuto in caso di «perdita involontaria dell’occupazione» anche se ha già depositato il ricorso al Tribunale o ha impugnato il licenziamento con la lettera del proprio avvocato.
Non solo: secondo un parere del Ministero del Lavoro, la Naspi spetta anche in caso di accettazione dell’offerta di conciliazione fatta dall’azienda.
A riguardo, la legge prevede che in caso di licenziamento e successiva impugnazione da parte del dipendente, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo a saldo e definizione totale di ogni pretesa avanzata (tale somma non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale).
L’accettazione da parte del lavoratore di tale somma implica l’estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento.
Come detto il lavoratore può chiedere la disoccupazione anche se impugna il licenziamento: infatti, alla data di presentazione della Naspi, egli si trova in una situazione di perdita del lavoro non dipendente da propria volontà, ma da licenziamento. E questo presupposto è ritenuto necessario e sufficiente per ottenere l’assegno .
Ma che succede se il lavoratore vince la causa? Innanzitutto l’azienda viene obbligata a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, in
ragione di un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. In secondo luogo, a detta della Cassazione, bisogna distinguere tra l’ipotesi in cui, nel caso di vittoria della causa di lavoro, il dipendente ottenga solo il risarcimento o venga invece reintegrato:
• nel caso di pagamento di un risarcimento da parte dell’azienda, l’indennità di disoccupazione deve essere detratta dal suddetto indennizzo dovuto per il licenziamento nullo. In pratica, nel liquidare il danno derivante da licenziamento illegittimo, il giudice deve tener conto, dell’indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore licenziato nel periodo considerato ai fini della suddetta liquidazione;
•nel caso invece di reintegrazione sul posto di lavoro, le indennità previdenziali pagate dall’Inps a titolo di disoccupazione devono essere dal lavoratore restituite.
Che deve fare allora il dipendente? Può chiedere la disoccupazione se impugna il licenziamento? La risposta, come detto, è affermativa. Il lavoratore, infatti, non può conoscere l’esito della causa di lavoro prima della pubblicazione della relativa sentenza; del resto, anche i giudizi più scontati possono risolversi in una sconfitta per un semplice errore formale. E poiché i termini per la prestazione della domanda dell’assegno di disoccupazione sono perentori (68 giorni dalla cessazione del rapporto) e non vengono sospesi dall’avvio della causa di lavoro, è sempre consigliabile presentare la domanda di Naspi all’Inps al momento del licenziamento, pur in presenza di una impugnazione. La domanda non potrà essere rigettata solo perché è in corso il giudizio di opposizione al licenziamento, il cui esito, come detto, è sempre incerto.
Nel suo caso invece essendo trascorsi più di 68 giorni ha perso i requisiti per poter presentare domanda.
Tuttavia può essere assunto a chiamata anche solo per qualche giorno o essere assunto per un ridotto tempo in modalità determinata per essere nuovamente in possesso dei requisiti per poter presentare la domanda di naspi.
Ovviamente questo consiglio deve essere compatibile con l’azione legale che sta portando avanti.
Per eventuali ulteriori domande non esiti a contattarmi.
Grazie
Carolina
Salve la mia domanda di disoccupazione è stata accettata ed é in fase di pagamento mi può dire quanti giorni devono passare per l’accredito?
Ciao Carlo,
grazie per averci scritto.
Non esiste un’indicazione precisa dei giorni dopo l’accettazione della domanda.
Quello che puoi fare è recarti sul portale Inps, sezione “fascicolo previdenziale”, dal menù a tendina cliccare “prestazioni”, successivamente cliccare su “pagamenti”. A questo punto puoi vedere: data pagamento, periodo di competenza e trattenute IRPEF applicate.
Per ulteriori dubbi e/o chiarimenti non esitare a contattarci nuovamente.
Grazie
Carolina
Buonasera,
vorrei sapere se posso inoltrare la domanda di Naspi anche se mi sono già rioccupato…ma non sono trascorsi ancora i 68 giorni da quando mi era scaduto il contratto a termine. Grazir
Buonasera può presentare domanda di naspi e le verranno liquidate le spettanze per i giorni in cui è rimasto inoccupato.
Se poi la Sua attuale occupazione durerà meno di sei mesi (magari a tempo determinato) la naspi riprenderà in automatico. Diversamente, superati i sei mesi, dovrà presentare una nuova domanda di nasp.
Carolina
Buonasera, ho inviato ieri domanda naspi. Quindi non ho ovviamente ancora ricevuto la lettera di accettazione ecc.. Volevo sapere cosa comporterebbe per quanto riguarda l’esito e i tempi della pratica se io iniziassi fra qualche giorno un contratto di somministrazione per soli 15 giorni… Grazie mille in anticipo
buongiorno avrei una domanda, ho letto che per avere diritto alla NASPI (derivante da un contratto part-time) se ho anche una partita iva, l’ammontare lordo non deve superare i 4800 euro…..la mia domanda è….questa regola vale anche se con la partita iva pago i contributi all’ENPAP invece che all’INPS? perchè ho la partita iva ma fatturo da psicologo e quindi pago l’ENPAP….devo comunque sottostare al vincolo dei 4800 euro?
Buonasera Aldo! Si certo vale anche nel caso in cui Lei versi i contributi all’Enpap.
Non è una questione contributiva, ma una questione di redditività.
Il reddito imponibile da attività autonoma non deve superare i 4.800 Euro lordi.
Resto a disposizione per eventuali dubbi e o chiarimenti,
cordialmente
Carolina
Dimissioni per giusta causa con richiesta intervento Ispettorato del lavoro in data 29 novembre … contestualmente presento domanda Naspi … con successivo verbale di conciliziazione monocratica mi viene riconosciuto il rapporto di lavoro fino al 10 settembre. L’Inps non mi riconosce l’indennità Naspi perché decorsi più di 68 giorni dal 10 settembre al 29 novembre. Domanda ma i termini per la domanda Naspi non decorrono dalla definizione della vertenza? Grazie
Ciao Francesco, mi scuso per il grave ritardo con cui ti sto rispondendo. Purtroppo a causa di cambiamenti interni negli ultimi non sono stata in grado di rispondere in modo puntuale ai nostri utenti.Qualora avessi ancora bisogno di assistenza ti invito a prendere visione del nostro servizio di Consulenza via Skype 30 minuti a questo link. Una sessione dedicata per rispondere a tutte le tue esigenze.
Grazie per averci scritto,
Carolina
Salve sono un ex agente di commercio che dal 31 marzo scorso ha chiuso la p.iva il mio commercialista mi aveva detto che agli autonomi non spettava la disoccupazione per cui non ho presentato la domanda. Ho scoperto invece soltanto adesso che da quest’anno era possibile farla. Come posso fare adesso per rimedire visto che sono ancora disoccupato?
Grazie
Salve Paolo. Mi scusi per la risposta tardiva ma negli ultimi mesi abbiamo visto molti cambiamenti interni che ci hanno impegnato parecchio e non ci hanno permesso di rispondere puntualmente ai quesiti dei nostri utenti.
Noi ci occupiamo anche di pratiche di disoccupazione, se necessita ancora di assistenza la invito a prendere visione del servizio Consulenza Via Skype 30 minuti a questo link con cui può prenotare una sessione privata di consulenza. Oppure può inviarci una email dettagliata a info@giovaniconlapiva.info indicando tutte le informazioni in suo possesso, sarà mia cura risponderle tempestivamente prospettando l’iter da seguire e gli eventuali costi in caso volesse far gestire a noi la pratica.
Grazie per averci contattato,
Carolina