In questo articolo voglio fare chiarezza su Disoccupazione Naspi spiegandoti di cosa si tratta, chi ne può beneficiare e in cosa consiste. Augurandoti di non dovertene mai servire, sono convinta che conoscere gli strumenti che ci possono venire in aiuto nei momenti difficile è davvero importante. Inoltre cercare di comprenderne le dinamiche navigando sul sito dell’INPS o, ancor peggio, recandosi presso uno dei loro sportelli, non sempre da i risultati sperati..

Che cos’è la disoccupazione NASPI

La NASPI 2016 è una prestazione economica, istituita lo scorso anno, che sostituisce la precedente indennità di disoccupazione denominata «Associazione Sociale per l’Impiego» o semplicemente ASpI  e anche MINI ASpi.

Naspi è l’acronimo di “Nuova Associazione Sociale per l’Impiego” (grande innovazione!) e viene erogata, su domanda, ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto l’occupazione.

La Naspi 2016 è prevista in favore esclusivo dei lavoratori che rimangono disoccupati per motivi indipendenti dalla propria volontà. Ciò significa che la Naspi 2016 non può essere concessa al lavoratore che presenta le dimissioni volontarie.

 

Chi può beneficiare della disoccupazione NASPI

soggetti beneficiari della Naspi 2016 sono:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

I soggetti esclusi dalla Naspi 2016:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

Potranno beneficiare della Naspi anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.

 

Requisiti necessari per disoccupazione NASPI

Per poter usufruire della Naspi i requisiti sono:

  • stato di disoccupazione involontario ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni;
  • il requisito contributivo, ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
  • il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Durata della disoccupazione NASPI

La durata della Naspi varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto e potrà arrivare a un massimo di 24 mesi per chi ha lavorato negli ultimi 4 anni, scendendo fino a 18 mesi alla data 1°gennaio 2017.

Andando nei particolari, la durata massima prevista è pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei quattro anni precedenti il giorno di perdita del lavoro.

Dal conteggio vengono esclusi i periodi che hanno già causato l’erogazione delle altre indennità di disoccupazione.

Ricordo che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal primo Gennaio 2017, la durata della prestazione non potrà superare le 78 settimane.

 

A quanto ammonta la disoccupazione NASPI?

Per quanto riguarda l’importo mensile dell’indennità, esso viene calcolato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33. Ricordo che il calcolo delle retribuzioni si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli non continuativi, oltre che in base alle mensilità aggiuntive.

Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore per il 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In tutti i casi, l’importo massimo mensile per la Naspi non potrà superare i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.

Inoltre, a decorrere dal primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, l’importo della naspi verrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

Come si presenta la domanda di disoccupazione NASPI

La domanda per l’ottenimento della disoccupazione Naspi 2016 può essere inoltrata attraverso tre modalità:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato INPSINAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre da:

  • data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

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