Settimana scorsa Silvia (una delle mie super mamme di #sportellomamme) mi ha scritto circa un’eventuale novità in merito al congedo parentale per professioniste e professionisti iscritti alla gestione separata di Inps.
Partecipando ad un seminario dedicato alla maternità autonoma, Silvia ha scoperto che grazie al nuovo Jobs Act le tempistiche di indennizzo passano da 3 a 6 mesi… e cosi mi ha chiesto conferma. In realtà non ne sapevo granchè. Anzi a dire il vero sono letteralmente “caduta dal pero”! Il portale Inps e il manuale utente Inps non recitano alcuna variazione, circolari non ne sono arrivate… e dunque?
Dopo un’ora e quaranta di telefonata con il call center Inps e tre accessi sul cassetto previdenziale, sono finalmente venuta a capo della misteriosa questione e cosi eccoVi un piccolo approfondimento.
Con l’entrata in vigore del nuovo Jobs Act dei lavoratori autonomi (statuto dei lavoratori autonomi) gli iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata (25% + 1%) ex art. 59, comma 16, L. n. 449/97, avranno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale (maternità/paternità facoltativa) per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, anche in caso di adozione o affidamento pre-adottivo.
L’indennità sarà calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione.
N.B.
Requisito per la richiesta di indennizzo è che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile e, in ogni caso, i trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non potranno complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Tale requisito non opera in relazione ai periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino: in tal caso il trattamento economico è corrisposto anche alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata che abbiano titolo all’indennità di maternità o paternità e l’indennità sarà calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità o paternità.
Resta inteso che non troverete alcun indicazione sul portale Inps in merito a questa variazione. Gli aggiornamenti probabilmente saranno caricati a far data da Gennaio 2018. Tuttavia tutte le domande di congedo parentale (previa verifica dei requisiti) presentate dopo l’approvazione dello statuto dei lavoratori autonomi matureranno l’indennizzo fino a 6 mesi.
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