Ve lo diciamo subito: “non è un regime per tutti”! Travisando un famoso film dei fratelli Coen, è doveroso descrivere quali sono i requisiti per accedere al Regime Forfettario, in modo tale che ogni professionista abbia la possibilità di definire il regime fiscale più opportuno.
Come detto, al fine di accedere al Regime Forfettario, ogni lavoratore dovrebbe essere titolare di determinati requisiti ma, prima di andare a scoprire quali sono le porte d’accesso a tale disciplina fiscale, è bene evidenziare quanto segue:
i requisiti oggettivi per accedere al regime forfettario devono essere verificati nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del regime agevolato.
Traducendo l’assioma in esempio, possiamo più semplicemente affermare che coloro intenzionati ad utilizzare il regime Forfettario nel 2017 dovrà verificare i requisiti nel 2016. Questo è quanto accade per professionisti “già avviati”.
Coloro che stanno aprendo una nuova attività fiscalmente disciplinata dal Regime Forfettario, saranno vincolati dal possesso (o non possesso) dei requisiti di legge.
Requisiti oggettivi inerenti al Regime Forfettario
Andiamo quindi a verificare nella tabella sottostante quali sono i requisiti per accedere al regime Forfettario, secondo le modifiche apportate dalla Legge 208/2015.
NB: si riportano i requisiti per l’ingresso al regime forfettario dal primo Gennaio 2017 in confronto con quelli per l’anno 2016.
REQUISITI | 2016 | 2017 |
Limite dei ricavi e dei compensi
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Da € 15.000 a € 40.000 a seconda dell’attività esercitata | Da € 25.000 a € 50.000 a seconda dell’attività esercitata |
Spese per lavoro dipendenti assimilati | Non superiori a € 5.000 lordi | Non superiori a € 5.000 lordi |
Beni strumentali | Costo complessivo non superiore a € 20.000 | Costo complessivo non superiore a € 20.000 |
Redditi di lavoro dipendente e o assimilati | Il reddito da lavoro autonomo o d’impresa deve essere prevalente rispetto a quello da lavoro dipendente e o assimilato | Redditi di lavoro dipendente pensione e assimilato non eccedenti € 30.000 |
Guida ai requisiti oggettivi: esempi pratici
Dopo aver preso visione della tabella riassuntiva relativa a quali sono i requisiti per accedere al regime forfettario, vediamo qualche esempio pratico preceduto da una breve spiegazione.
Limite ricavi e compensi
Per effetto della modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 sono state incrementate le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime forfettario, rendendo quindi fruibile ad una platea più ampia di contribuenti.
Tali modifiche, che hanno portato ad un aumento generalizzato di tali soglie di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l’aumento è stato di 15.000 euro sono state introdotte anche in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo dal alcune categorie economiche (quali ad esempio i professionisti), particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per poter accedere al nuovo regime fiscale agevolato.
Importante: si noti che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto come vedremo le spese sostenute non avranno rilevanza nel nuovo regime.
Esempio:
- un ingegnere (il cui codice attività è 71.12.10) che, nel corso del 2016 ha riscosso compensi pari o superiori 31.000 euro, nel 2017 non avrà i requisiti adatti ad accedere al regime in oggetto;
- un agente di commercio di apparecchi elettrodomestici (codice attività 46.18.22) che nel corso del 2016 ha conseguito ricavi per € 16.000 potrà accedere nel 2017 al regime (previa verifica anche degli altri requisiti);
- un imprenditore che gestisce una gelateria (codice attività 56.10.30) che nel 2016 ha conseguito corrispettivi per € 49.000 potrà accedere nel 2017 al regime (previa verifica anche degli altri requisiti).
Spese per dipendenti e collaboratori
Uno dei requisiti per accedere al regime forfettario è NON aver speso più di € 5.000 per:
- lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
- lavoro dipendente, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs 276/2003);
- utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c),del Tuir);
- prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).
Acquisto di beni strumentali
Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare € 20.000. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfettario dal 2017 si dovrà verificare che “lo stock” di beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2015) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:
- per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
- per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir;
- i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte.
Di contro, non saranno invece rilevanti nel calcolo:
- beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
- beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
- taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo (C.M. n. 6/E/2015).
Redditi di lavoro dipendente
Altro requisito, o meglio, causa di esclusione dal regime forfettario, si attua per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi da pensione di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tuttavia, la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.