Il mio commercialista ha detto che non posso scaricare alcun costo.
E’ l’ultima settimana di vacanza e sto guardando un film. Il mio iphone vibra: ho ricevuto una e-mail sull’account di #giovaniconlapiva. E’ un cliente, o meglio, un potenziale cliente.
Mi scrive perché ha ricevuto il contatto da un mio affiliato. Mi chiede se posso spiegargli in modo dettagliato come funziona la mia community digitale e come lavoro. Come fornisco assistenza contabile e fiscale, come gestisco le dichiarazioni dei redditi e cosi via. Metto in pausa il film e abbozzo una mail personalizzata.
Lui appartiene al regime dei nuovi minimi 5% ed ogni anno si trova a dover pagare imposte e contributi per quasi il 50% dei suoi incassi annuali.
A mio avviso qualcosa non torna – già solo leggendo l’e-mail – e cosi ci diamo appuntamento per il martedì successivo in studio. Denis è un ragazzo super preciso e si presenta all’appuntamento con tutti i documenti necessari per una corretta valutazione della sua posizione ed anche con un lungo elenco di domande, dubbi che lo accompagnano da quando ha aperto partita iva.
Analizzando le sue dichiarazioni dei redditi risulta subito evidente che non porta in deduzione alcun costo, né promiscuo né attinente all’attività. Non ci sono tracce di deduzione di costi di auto e o moto, di locazione, di trasporti. Nulla, ma proprio nulla. E’ quindi semplice capire come sia possibile che più del 50% dei suoi guadagni vada in contributi e tasse.
Però – e c’è un però – Denis sostiene i costi che ho appena elencato e ne conserva anche fatture e giustificativi e quindi per quale motivo nelle sue dichiarazioni non c’è traccia ….? Il commercialista che lo ha assistito negli anni precedenti non ha permesso a Denis di portare “a scarico” alcun costo. Non riteneva valido e corretto scaricare il costo – seppur promiscuo – del canone di locazione, le schede carburante dell’auto, i costi attinenti all’auto, i pedaggi e le spese di trasferta e cosi via. Non sono state fornite tesi a supporto e dedicate o normative, ma una semplice forte negazione.
A questo punto per fugare ogni dubbio su quali costi siano deducibili e per evitare a futuri Denis di trovarsi in situazioni difficoltose ri-linko di seguito la mini guida dei costi deducibili per i regimi dei nuovi minimi 5% e approfondisco ex novo due tematiche che trovo di primaria importanza per i liberi professionisti:
- Costo locazione abitazione ad uso promiscuo/ costo abitazione di proprietà ad uso promiscuo;
- Costo auto/moto.
Da qui, inizia la mia analisi su come portare in deduzione i costi dell’abitazione principale.
Casa, dolce casa: ecco come portare a deduzione i costi dell’abitazione
La maggior parte dei liberi professionisti utilizzano la propria abitazione per lavorare e spesso anche per ricevere i propri clienti e o collaboratori. Da qui deriva la dicitura di abitazione principale utilizzata ad uso promiscuo: in parte per la vita privata ed in parte per la vita lavorativa. Ne consegue quindi che il libero professionista sia autorizzato a portare a deduzione il costo promiscuo dell’abitazione principale e delle relative pertinenze ed utenze.
Il costo può essere dedotto sia che l’abitazione principale sia di proprietà sia concessa in locazione.
Abitazione principale concessa in locazione
Perché il libero professionista possa dedurre il costo promiscuo dell’abitazione principale concessa in locazione è obbligatorio che sussista un reale contratto di locazione tra proprietario ed inquilino registrato e firmato e che la sede fiscale dell’attività sia effettivamente domiciliata presso l’indirizzo dell’abitazione principale.
L’aliquota di deduzione del costo del canone di locazione e delle spese condominiali è del 50% (cinquanta per cento). Ne consegue che, se il contratto di locazione dovesse risultare cointestato tra più inquilini, l’aliquota di deduzione del 50% (cinquanta per cento) deve essere riportata alla quota di intestazione del contratto di locazione. (1)
I documenti necessari da presentare al commercialista per dedurne il costo sono la copia del contratto di locazione firmato e registrato ed eventualmente la copia dei bollettini del canone di locazione e spese condominiali pagati e il conteggio dell’eventuale conguaglio.
Gli altri costi inerenti l’abitazione principale che possono essere portati a deduzione promiscua secondo un principio di cassa sono i seguenti:
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- Utenze telefono, luce (compreso canone tv), gas, internet;
- Spese condominiali;
- Tari (ex tarsu);
- Spese arredo (mobili ed elettrodomestici);
- Spese professionisti (elettricisti /idraulici /muratori);
- Assicurazione immobile.
Dedurre l’utenza telefono, luce, canone tv, gas, interne
Perché il libero professionista possa dedurre il costo promiscuo delle utenze legate all’abitazione principale concessa in locazione è necessario che le bollette siano intestate al libero professionista (nome cognome e codice fiscale) e che riportino l’indirizzo del domicilio fiscale dell’attività che risulti coerente con l’indirizzo dell’abitazione principale.
L’aliquota di deduzione del costo delle utenze è del 50% (cinquanta per cento). Ne consegue che, se il contratto di locazione dovesse risultare cointestato tra più inquilini, l’aliquota di deduzione del 50% (cinquanta per cento) delle bollette deve essere riportata alla quota di intestazione del contratto di locazione.
I documenti necessari da presentare al commercialista per dedurne il costo sono la copia del contratto di locazione firmato e registrato e la copia delle bollette ed eventualmente di note di credito emesse dalle compagnie.
Dedurre le spese condominiali
Affinché il libero professionista possa dedurre il costo promiscuo delle spese condominiali relative all’abitazione principale concessa in locazione è necessario che sussista un reale contratto di locazione tra proprietario ed inquilino registrato e firmato e che la sede fiscale dell’attività sia effettivamente domiciliata presso l’indirizzo dell’abitazione principale.
L’aliquota di deduzione del costo del canone di locazione e delle spese condominiali è del 50% (cinquanta per cento). Ne consegue che, se il contratto di locazione dovesse risultare cointestato tra più inquilini, l’aliquota di deduzione del 50% (cinquanta per cento) deve essere riportata alla quota di intestazione del contratto di locazione.
I documenti necessari da presentare al commercialista per dedurne il costo sono la copia del contratto di locazione firmato e registrato ed eventualmente la copia dei bollettini del canone di locazione e spese condominiali pagati e il conteggio dell’eventuale conguaglio.
Perché il libero professionista possa dedurre il costo promiscuo dell’imposta Tari relativa all’abitazione principale concessa in locazione è necessario che sussista un reale contratto di locazione tra proprietario ed inquilino registrato e firmato e che la sede fiscale dell’attività sia effettivamente domiciliata presso l’indirizzo dell’abitazione principale.
L’aliquota di deduzione del costo dell’imposta Tari è del 50% (cinquanta per cento). Ne consegue che, se il contratto di locazione dovesse risultare cointestato tra più inquilini, l’aliquota di deduzione del 50% (cinquanta per cento) deve essere riportata alla quota di intestazione del contratto di locazione.
I documenti necessari da presentare al commercialista per dedurne il costo sono la copia del contratto di locazione firmato e registrato e la copia del bollettino postale e o f24 quietanzati attestanti il pagamento dell’imposta stessa.
Dedurre le spese di arredo e mobilio
Perché il libero professionista possa dedurre il costo promiscuo delle spese di arredo relative all’abitazione principale concessa in locazione è necessario che sussista un reale contratto di locazione tra proprietario ed inquilino registrato e firmato e che la sede fiscale dell’attività sia effettivamente domiciliata presso l’indirizzo dell’abitazione principale.
L’aliquota di deduzione del costo delle spese di arredo è del 50% (cinquanta per cento). Ne consegue che, se il contratto di locazione dovesse risultare cointestato tra più inquilini, l’aliquota di deduzione del 50% (cinquanta per cento) deve essere riportata alla quota di intestazione del contratto di locazione.
Non tutte le spese di arredo sono deducibili in caso di abitazione ad uso promiscuo.
E’ possibile dedurre i costi di: divani, sedie, poltrone, tavoli, scrivanie, cassettiere, librarie, attaccapanni, mobili da bagno, lampade ed eventuali accessori di arredo che possano considerarsi attinenti anche all’attività lavorativa.
Per intenderci risulterebbe non molto credibile portare a deduzione i costi di cucina ed elettrodomestici da cucina come utilizzo promiscuo. Non sarebbe documentabile (eccetto in casi particolari) e opponibile ad un accertamento dell’agenzia delle entrate.
I documenti necessari da presentare al commercialista per dedurne il costo sono la copia del contratto di locazione firmato e registrato e la copia delle fatture quietanzate per l’acquisto delle predette spese.
Dedurre le spese professionisti (elettricisti, idraulici, muratori)
Perché il libero professionista possa dedurre il costo promiscuo delle spese di professionisti sostenute per la manutenzione dell’abitazione principale concessa in locazione è necessario che sussista un reale contratto di locazione tra proprietario ed inquilino registrato e firmato e che la sede fiscale dell’attività sia effettivamente domiciliata presso l’indirizzo dell’abitazione principale.
L’aliquota di deduzione del costo dei professionisti è del 50% (cinquanta per cento). Ne consegue che, se il contratto di locazione dovesse risultare cointestato tra più inquilini, l’aliquota di deduzione del 50% (cinquanta per cento) deve essere riportata alla quota di intestazione del contratto di locazione.
I documenti necessari da presentare al commercialista per dedurne il costo sono la copia del contratto di locazione firmato e registrato e la copia delle fatture quietanzate per il sostenimento delle predette spese.
Dedurre l’assicurazione immobile
Perché il libero professionista possa dedurre il costo promiscuo della spesa dell’assicurazione rc dell’immobile è necessario che sussista un reale contratto di locazione tra proprietario ed inquilino registrato e firmato e che la sede fiscale dell’attività sia effettivamente domiciliata presso l’indirizzo dell’abitazione principale.
L’aliquota di deduzione del costo polizza è del 50% (cinquanta per cento). Ne consegue che, se il contratto di locazione dovesse risultare cointestato tra più inquilini, l’aliquota di deduzione del 50% (cinquanta per cento) deve essere riportata alla quota di intestazione del contratto di locazione.
I documenti necessari da presentare al commercialista per dedurne il costo sono la copia del contratto di locazione firmato e registrato e la copia della polizza emessa e regolarmente pagata.
N.B.
Tutti i costi di cui sopra sono costi deducibili dal reddito imponibile. Tutti i costi di cui sopra sono soggetti al principio di cassa, cioè sono deducibili nella misura in cui risultino effettivamente pagati.
(1)
Es. Marco e Guendalina sono due liberi professionisti che condividono la medesima abitazione principale concessa in locazione al 50% (cinquanta per cento) con regolare contratto registrato e firmato. Il costo mensile del canone di locazione ammonta ad Euro 1.000, 00 (mille/00)/mese. Marco e Guendalina possono portare a deduzione la quota promiscua del 50% sul 50% del canone di locazione ossia Euro 250, 00 (duecentocinquanta/00).