Oggi cerco di spiegarVi il funzionamento della marca da bollo!
Chi è tenuto ad applicarla, chi no e come si acquista o si assolve virtualmente!
Chi è tenuto ad applicare la marca da bollo sulle proprie fatture?
Tutti coloro che emettono note occasionali (ricevute di prestazione occasionale con ritenuta d’acconto) e o fatture (fuori campo iva, esenti iva, non imponibili iva ed escluse iva) per un importo superiore ad Euro 77.47 (settantasette/quarantasette), sono tenuti ad applicare sulla stessa una marca da bollo del valore di Euro 2.00 (due/00).
Quindi tutti coloro che emettono:
- fatture fuori campo iva -> ad esempio coloro che rientrano nel regime fiscale “forfettario” oppure dei “nuovi minimi”;
- fatture esenti iva -> ad esempio coloro che fatturano prestazioni sanitarie come disposto dall’art. 10 DPR 633/72;
- fatture non imponibili iva;
- fatture escluse iva -> ad esempio coloro che richiedono un rimborso spese giustificato come disposto dall’art. 15 DPR 633/72;
sono tenuti ad applicare la marca da bollo di Euro 2.00 (due/00).
Come si applica la marca da bollo?
La marca da bollo deve riportare data antecedente o contestuale rispetto alla data di emissione della fattura.
Una volta emessa la fattura ed apposta la marca da bollo, la fattura originale viene consegnata al cliente, e al proprio commercialista si consegna una scansione o una fotocopia.
Nel caso aveste apposto una marca da bollo dalla data posteriore rispetto alla data di emissione fattura, in caso di accertamento sareste passibili di sanzione.
La sanzione in caso di assenza di marca da bollo sulle note e o fatture che la richiedano o di data posteriore rispetto alla data di emissione note e o fatture, ammonta ad Euro 2.00 (due/00).
Come e dove acquistare le marche da bollo?
E’ possibile acquistare le marche da bollo presso un qualsiasi tabaccaio.
Per tutti coloro che non appartengano al regime “forfettario”, ma sono inquadrati con regimi fiscali che permettono la deducibilità dei costi, è possibile farsi rilasciare dal tabaccaio una certificazione che attesti il numero di marche da bollo acquistate e l’importo.
E’ poi possibile consegnare al commercialista questa certificazione e portare a deduzione il costo.
Che cos’è l’ “assoluzione virtuale del bollo” ?
Per poter usufruire della marca da bollo virtuale occorre presentare una dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 Gennaio dell’anno successivo rispetto all’anno di imposta di competenza. All’interno della dichiarazione, il contribuente riepiloga il numero di fatture emesse soggette a marca da bollo, suddivise per importo. Per presentare tale dichiarazione è possibile utilizzare i propri accessi di Fisconline oppure rivolgersi ad un intermediario abilitato.
Una volta trasmessa la dichiarazione telematica, l’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi provvede ad emettere l’avviso di addebito per l’anno passato e una avviso di addebito provvisorio per l’anno in corso. Il pagamento avviene ratealmente in rate bimestrali. A decorrere dal 2018 è possibile effettuare il pagamento utilizzando la metodologia dell’assegno circolare.
Optato per la “marca da bollo assolta virtualmente” e quindi presentato la prima dichiarazione telematica, il tacito rinnovo annuale è automatico e pertanto se l’anno successivo non si volesse più utilizzare questa metodologia dovremmo comunque presentare la dichiarazione telematica indicandone la sospensione. Lo stesso vale nel caso in cui vogliate cambiare la metodologia di pagamento.
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