REGIME FORFETTARIO.

Introduzione.

Il regime forfettario è un nuovo regime fiscale agevolato dedicato a tutti coloro (sia liberi professionisti che ditte individuali) che, rispettando determinati requisiti, si approcciano al mondo del lavoro autonomo o che già ne sono all’interno.

Questo regime viene ideato nel corso dell’anno 2014 – Finanziaria 2015 n. 190/2014 – con l’intento di andare a sostituire definitivamente il precedente “regime dei nuovi minimi 5%” – miglior regime agevolato degli ultimi dieci anni a mio parere – a far data dal primo gennaio 2015 e ad abrogare gli altri regimi agevolati precedentemente esistenti.

Il nuovo regime si delinea subito poco vantaggioso per i contribuenti e poco ragionevole nella sua essenza e cosi molte associazioni di categoria e anche molti commercialisti fanno si che tale regime non diventi d’obbligo ma coesista per tutto l’anno 2015 con il regime dei nuovi minimi 5%.

In sintesi:

– con l’entrata in vigore del regime forfettario vengono abrogati a decorrere dal 2015 i seguenti regimi agevolati:

• Regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
• Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2001);
• Regime agevolato per ex minimi (art. 27 co. 3del D.L. n. 98/2001).

Nel corso del 2015 – legge di stabilità 2016 – viene stabilito che a far data dal primo Gennaio 2016, il regime forfettario sarà l’unico regime agevolato esistente, sancendo la definitiva utilizzabile sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività sia da soggetti già in attività (previa sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa).

Fanno eccezione tutti coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del “regime dei nuovi minimi 5%” i quali potranno continuare ad applicarlo in via transitoria sino alla scadenza naturale (completamento quinquennio di regime o raggiungimento del 35° anno di età). Resta inteso che per coloro è possibile passare al “regime forfettario” previa valutazione della convenienza.

Ovviamente il regime forfettario reso obbligatorio ha subito delle variazioni rispetto al primo modello, ma risulta tuttora estremamente svantaggioso e poco utile. Tanto è che l’osservatorio dell’Agenzia delle Entrate ha riscontrato nel mese di Febbraio 2016 una flessione per quanto concerne le aperture di partita iva regime agevolati -17%.

Proprio perché l’introduzione di tale regime abroga, a far data dal 2016, tutti i precedenti regimi agevolati esistenti, e poiché è aperto sia a liberi professionisti che ditte individuali, sono stati stabiliti moltissimi requisiti di ingresso. Molti di tali requisiti sono stati modificati con la legge di stabilità 2016.

Si precisa che questi requisiti vanno verificati nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del regime agevolato. Es. chi intende utilizzare tale regime nel 2016 deve verificare i requisiti nel 2015.
In caso invece di inizio attività l’accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.

Requisiti Oggettivi.

Date le modifiche apportate dalla Legge 208/2015 si riportano nella tabella sottostante i requisiti per l’ingresso al regime forfettario dal primo Gennaio 2016 in confronto con quelli per l’anno 2015.

requisiti-regimeforfettario

A) Limite Ricavi e Compensi.

Per effetto della modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 sono state incrementate le soglie dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime rendendo così il regime forfettario fruibile ad una platea più ampia dei contribuenti. Tali modifiche, che hanno portato ad un aumento generalizzato di tali soglie di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l’aumento è stato di 15.000 euro sono state introdotte anche in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo dal alcune categorie economiche (quali ad esempio i professionisti), particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per poter accedere al nuovo regime fiscale agevolato. Si noti bene poi che si parla di ricavi o compensi, e non di reddito, in quanto come vedremo le spese sostenute non avranno rilevanza nel nuovo regime.
Esempio:
• un ingegnere (codice attività 71.12.10) che nel corso del 2015 ha incassato compensi per € 31.000 non potrà nel 2016 accedere al regime;
• un agente di commercio di apparecchi elettrodomestici (codice attività 46.18.22) che nel corso del 2015 ha conseguito ricavi per € 16.000 potrà accedere nel 2016 al regime (previa verifica anche degli altri requisiti);
• un imprenditore che gestisce una gelateria (codice attività 56.10.30) che nel 2015 ha conseguito corrispettivi per € 49.000 potrà accedere nel 2016 al regime (previa verifica anche degli altri requisiti).

B) Spese per dipendenti e collaboratori.

Per accedere al regime forfettario non è possibile aver speso piu di € 5.000 per:

• lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs n. 276/2003);
• lavoro dipendente, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Tuir (borse di studio o addestramento professionale), collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto (art. 61 D.Lgs 276/2003);
• utili da partecipazione erogati agli associati con apporto di solo lavoro (art. 53, co.2, lettera c),del Tuir);
• prestazioni di lavoro erogate all’imprenditore e ai suoi familiari (art. 60 del Tuir).

C) Acquisto di beni strumentali.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non deve superare € 20.000. Pertanto, per coloro che dovranno accedere al nuovo regime forfetario dal 2016 si dovrà verificare che “lo stock” di beni strumentali detenuti alla fine dell’esercizio antecedente a quello di entrata (quindi al 31/12/2015) non sia superiore ad € 20.000; nel calcolo si dovrà comunque tenere in considerazione che:

• per i beni in leasing rileva il costo sostenuto dal concedente;
• per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir;
• i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%.
Non saranno invece rilevanti nel calcolo:
• beni il cui costo unitario non è superiore ad € 516,46;
• beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
• taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo (C.M. n. 6/E/2015).

D) Redditi di lavoro dipendente.

Una nuova causa di esclusione dal regime per coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi da pensione di cui agli art. 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Cause d’esclusione dal nuovo regime forfettario.

Sono previste infine alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime foffettario, ovvero per:
• persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
• soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
• gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’ attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir.
Semplificazioni IVA per il nuovo regime Forfettario.

I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona parte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.
Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

• divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
• divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
• esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
• esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
• esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
• esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
• esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
• esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
• esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
• esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
• esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).
Adempimenti Regime Forfettario.

I contribuenti che operano all’interno del nuovo Regime Forfettario dovranno:
• numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi.
• Essendo come detto un regime in franchigia dell’iva in fattura dovrà essere indicato in luogo dell’ammontare dell’imposta l’annotazione “operazione in franchigia da IVA” con l’indicazione del riferimento normativo e analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi le fatture emesse dovrebbero scontare l’imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47.
Fermo restando poi l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’iva sulle relative fatture, (come del resto già avveniva nel regime dei minimi), bisogna prestare particolare attenzione ad alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d’imposta con obbligo di assolvimento dell’IVA quali:
• Acquisti intracomunitari entro la soglia di € 10.000 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; in caso di superamento della soglia di € 10.000 il contribuente forfettario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (oltre che presentare l’Intrastat);
• prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRAUE) il contribuente forfetario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge.
Come calcolare il reddito e l’imposta da versare per il nuovo regime forfettario.

Probabilmente la novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta proprio nelle modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione. A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati, il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15% (5% nei casi di start up per i primi tre anni).

Ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta.

Nel caso di imprese familiari viene stabilito che l’imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari; i contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Da un punto di vista operativo la determinazione dell’imposta da versare appare abbastanza semplice: si dovrà rapportare l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati alla percentuale di imponibilità stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza; dal reddito imponibile così determinato si dovranno sottrarre i contributi previdenziali versati e su tale differenza applicare l’imposta sostitutiva del 15% (5% nei casi di start up per i primi tre anni).

Le agevolazioni contributive e il nuovo regime forfettario.

Il nuovo regime forfettario permette, agli imprenditori iscritti alla gestione IVS artigiani – commercianti, particolari agevolazioni contributive. Il regime ordinario di versamento dei contributi per un soggetto imprenditore iscritto alla gestione IVS artigiani e commercianti prevede infatti:
• il pagamento di contributi dovuti sul reddito minimale stabili per l’anno di riferimento, da versare indipendentemente dal reddito prodotto;
• il pagamento di contributi a percentuale dovuti sul reddito che eccede il minimale, nel caso in cui il reddito effettivo dichiarato per l’anno di riferimento fosse superiore al reddito minimale, determinati sulla base delle aliquote previste entro un massimale anno.
La Legge Finanziaria 2015 istitutiva del regime forfettario prevedeva per alcune categorie di soggetti la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali. Beneficiari dell’agevolazione erano tuttavia solamente gli imprenditori individuali iscritti alla gestione IVS artigiani – commercianti, mentre ne erano esclusi tutti i professionisti, sia coloro iscritti alle rispettive casse di previdenza, sia i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata dell’Inps per i quali l’applicazione del regime forfettario non ha comportato nessun tipo di agevolazione dal punto di vista contributivo. Fino al 31/12/2015 la norma prevedeva la possibilità, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario, di non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge 233/1990 previsto ai fini del versamento dei contributi e quindi di applicare le aliquote contributive previste per le gestioni artigiani e commercianti unicamente sul reddito dichiarato.

Con l’agevolazione prevista viene meno la contribuzione sul reddito minimale nel corso dell’anno, mentre i contributi si verseranno nei termini previsti per il versamento delle imposte, sul reddito (forfettario) effettivamente prodotto.

La Legge n. 208/2015 ha modificato la norma prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2016 che “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335“.In base al tenore della nuova norma non è pù previsto l’esonero dal pagamento dei contributi minimi da parte dei soggetti imprenditori iscritti alla gestione artigiani commercianti presso l’Inps ma si prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta a fini previdenziali. Non dovrebbero variare poi le modalità con cui accedere all’agevolazione.

Al fine di fruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:

i soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
i soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.

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